IL GIUDICE SPORTIVO - Per Rajcic niente Alessandria, stangata per un attaccante della Virtus Francavilla. Multa per la società rossoblù

22.05.2017 18:09 di  Antonio Papale   vedi letture
Il giudice sportivo
Il giudice sportivo
© foto di Tuttocasertana.it

Nel tardo pomeriggio di lunedì, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di andata degli ottavi di finale dei playoff. Come previsto, Rajcic è stato appiedato per una giornata, mentre Ciotola, D'Alterio e Ramos si aggiungono a Rainone e Magnino nell'elenco dei diffidati. Multa di 2000 euro per la società rossoblù per l'esplosione di alcuni petardi.

Ecco nel dettaglio tutti i provvedimenti:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3.500,00 SAMBENEDETTESE S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano, nel proprio settore, prima dell'inizio della gara, numerosi fumogeni che, menomando la visibilità in campo, costringevano l'arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa un minuto; successivamente i medesimi ripetevano l'accensione di ulteriori numerosi fumogeni, due dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, e facevano esplodere numerosi petardi, alcuni dei quali sul terreno di gioco, il tutto senza conseguenze (r.cc. e proc. fed.).

€ 2.000,00 CASERTANA S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, alcuni petardi di notevole potenza, senza conseguenze (r.cc. e proc.fed.).

€ 2.000,00 LECCE SPA perché propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio e durante la gara, accendevano alcuni fumogeni che venivano lanciati nel recinto di gioco e facevano esplodere alcuni petardi, uno dei quali nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze (r.cc.e proc. fed.).

€ 1.500,00 COSENZA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco numerose bottigliette semipiene d'acqua, senza conseguenze (r.cc.).

€ 1.000,00 PARMA CALCIO 1913 S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo di notevole potenza, senza conseguenze (r.cc. e proc.fed.).

€ 1.000,00 PIACENZA CALCIO 1919 SRL perché propri sostenitori introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni, due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze (r.cc. e proc.fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

NZOLA MBALA (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l'arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASOLI GIACOMO (MATERA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PINNA PARIDE (COSENZA CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RAJCIC IVAN (CASERTANA S.R.L.)

CANCELLOTTI TOMMASO (JUVE STABIA S.R.L.)